Assunzione incarico RSPP Esterno

Sicurezza sul lavoro

Assunzione incarico RSPP Esterno

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere nominato obbligatoriamente in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore.

FINO A QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICOPRIRE TALE INCARICO?

ALLEGATO II DLGS 81/08

CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVOR DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Al di fuori di tale casistica ogni aziende è obbligata a nominare un R.s.p.p. Esterno o un dipendente con le seguenti caratteristiche:

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32.

In particolare, le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili  e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (interni o esterni) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Secondo l’art. 32, comma 2 “Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica, e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precendenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26  gennaio 2006, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 de l14 febbraio 2006 e successive modificazioni”.

La Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, può essere demandato a personale esterno all’azienda, se essa NON RIENTRA nei seguenti casi:

  • Nelle aziende industriali di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche (D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05), soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
  • Nelle centrali termoelettriche;
  • Negli impianti e laboratori nucleari;
  • Nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni;
  • Nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
  • Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
  • Nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Nei rimanenti casi, l’azienda può demandare, previo apposito incarico scritto , un tecnico esterno che svolga i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

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