Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è un sistema che permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA
Ai sensi del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:
“gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
“gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
“i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
“i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di “Milleproroghe”, è stato posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.
CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 1/2/2010, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema:
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Per le “attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)” il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell’unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall’impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.
Qualora l’impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
Approvato dalla Camera il 17 febbraio 2014 il Ddl “Milleproroghe”.
E’ importante evidenziare alcuni aspetti di rilievo per il SISTRI:
La proroga alla fine del 2014 riguarda sia l’applicazione degli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (quelli relativi a registri, formulari e Mud) e del relativo regime sanzionatorio, nella versione antecedente le modifiche apportate dal Dlgs 205/2010, sia la non applicazione del regime sanzionatorio Sistri.
POSSIBILE ESCLUSIONE ENTI E IMPRESE CON MENO DI 10 ADDETTI
Come si legge sul sito del SISTRI, in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
AVVIO DEL SISTRI
Fatte salve eventuali proroghe, dal 3 marzo 2014 i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi saranno obbligati all’utilizzo del SISTRI. Fino al 01 agosto 2014 dovrà avvenire contestualmente ai tradizionali adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti.
La legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013, ha infatti confermato i termini iniziali di operatività del SISTRI, ossia quello del 1° ottobre 2013 per i gestori di rifiuti e quello del 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Al fine di ammorbidire il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tracciamento dei rifiuti la stessa legge 125/2013 ha altresì allungato il regime transitorio (già noto come “doppio binario”), e ciò portando fino all’agosto 2014 sia la sospensione dell’applicazione delle sanzioni Sistri che il parallelo obbligo di tenere i tradizionali registri e formulari.
Per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.