Il Registro di carico e scarico dei rifiuti è un documento costituito da fogli numerati e vidimati su cui i produttori/detentori devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o detenuti.
Il registro integrato con i formulari deve essere tenuto presso l’impianto di produzione e conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a differenza dei registri detenuti presso gli impianti di smaltimento definitivo in discarica di rifiuti che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti contenute nel registro di carico e scarico devono essere utilizzate dal produttore ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Tali informazioni devono essere disponibili in qualunque momento dall’autorità di controllo che ne fa richiesta.
A CHE COSA SERVONO I REGISTRI, FORMULARI
Il registro di carico e scarico integrato dai formulari di identificazione rifiuti ha la funzione principale di permettere all’organo di vigilanza di seguire il corretto smaltimento e/o il recupero del rifiuto dall’origine fino alla destinazione finale.
Tali documenti consentono inoltre all’organo di vigilanza di controllare anche il rispetto delle caratteristiche gestionali degli impianti prescritte dalla norma, nonché la presenza e l’utilizzo dei presidi ambientali utilizzati dall’impresa oggetto del controllo.
Il MUD (Modulo Unico di Dichiarazione Ambientale) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell’anno precedente la dichiarazione.
DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MUD I SEGUENTI SOGGETTI:
Le informazioni devono essere comunicate, secondo le modalità illustrate, entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Decreto-Legge del 6/12/2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge del 22/12/2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha emanato alcune disposizioni in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività.
Infatti al Titolo IV, Capo III, l’art. 40 comma 8 dispone che ” i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) ” possono assolvere l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo della comunicazione MUD al Catasto dei rifiuti, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.