La valutazione del rischio consente, al datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del DM 10 marzo 1998, di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:
Il documento deve essere periodicamente verificato a cura del Datore di Lavoro e sarà oggetto di revisione a seguito di:
Il criterio fondamentale adottato nella valutazione del rischio è quello basato sull’identificazione dei pericoli relativamente ai differenti luoghi di lavoro, nell’analisi dei fattori di rischio e nella stima delle possibili conseguenze.
La valutazione dei rischio di incendio considera:
a) il tipo di attività;
b) i materiali immagazzinati e manipolati;
c) le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) le caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) le dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro;
f) il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
La valutazione è quindi articolata nelle seguenti fasi:
Secondo il DM 10.03.98 “Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato 1:
a) livello di rischio elevato: luoghi di lavoro o parti di essi, in cui per la presenza di particolari sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi con forte probabilità di propagazione delle fiamme.
b) livello di rischio medio: luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio le attività riportate all’interno dell’allegato I del DPR 151/2011.
c) livello di rischio basso: luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. In generale luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’eventuale propagazione”.
Progetto Servizi Srl offre la propria professionalità assumendosi l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), abilitato ai sensi del D. Lgs 195/03, collaborando con il Datore di Lavoro, Medico Competente, Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Progetto Servizi Srl supporta il Datore di Lavoro nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, con l’esecuzione di sopralluoghi presso le aziende, analisi e verifica delle condizioni e della presenza di rischi, indicando le misure necessarie per prevenire i rischi.