Redazione del documento di valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi

Sicurezza sul lavoro

Redazione del documento di valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi

Documentazione per la movimentazione manuale dei carichi

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intende l’insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deposizione, tirare, stirare e spostare di un carico.

Il riferimento normativo per valutare i fattori di rischio connessi all’attività di movimentazione manuale dei carichi è rappresentato dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

CATEGORIE DI LAVORATORI MAGGIORMENTE COLPITE

Le affezioni della colonna vertebrale sono molto frequenti in numerose attività lavorative in cui vi sia un ricorrente ricorso alla forza manuale: addetti all’edilizia, addetti all’industria ceramica, cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di facchinaggio, operatori mortuari.

I disturbi acuti e cronici del rachide sono anche assai diffusi tra coloro che devono assistere persone malate. Molti studi e ricerche individuano tra gli infermieri come una delle categorie professionali più colpite, già nei primi anni di lavoro, da patologie della colonna vertebrale.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Gli obblighi del datore di lavoro sono specificati nell’art. 168 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo una scala di priorità:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio;

e) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato;
f) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività;

g) fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella MMC.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Le norme tecniche costituiscono i criteri di riferimento per le finalità di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’allegato XXXIII, ove applicabili.

Negli altri casi il datore di lavoro, può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida emesse da organismi tecnici internazionali (ad es. le norme tecniche della serie ISO 11228 relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza).
Le norme ISO sono state recepite dall’UNI e portano il seguente numero UNI ISO 11228:2009.

ADDESTRAMENTO

L’art. 169, comma 2, del D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di addestramento alla movimentazione manuale dei carichi.
Questa disposizione comporta un’attività prevenzionistica in azienda: oltre all’erogazione dell’informazione e della formazione, il lavoratore deve attualmente essere addestrato alla MMC.

L’addestramento è un’attività pratica, condotta da un tutor e nei luoghi di lavoro, che istruisce il lavoratore su attrezzature, macchine, dispositivi, DPI, contribuendo e farne apprendere le funzionalità e rendendolo, pertanto, meno esposto al rischio di infortunio.

In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell’organizzazione del lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.

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