Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni , ai processi ed ai lavori indicati nell’all. I della legge citata così come modificati dal D.Lgs n. 345/1999 e dal D.Lgs 18/08/2000 n. 262.
L’art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi, tenendo particolarmente in considerazione:
Si evidenzia peraltro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, l’obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 81/2008 anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 7 comma 2, legge n. 977/1967).
Si ricorda che l’organizzazione dell’orario di lavoro dei minori deve tener conto delle seguenti limitazioni:
Inoltre i minori non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata , compresi i ritorni a vuoto. L’elenco tassativo delle mansioni vietate ai minori è riportato nell’allegato I DLgs 262/2000.
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Progetto Servizi Srl supporta il Datore di Lavoro nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, con l’esecuzione di sopralluoghi presso le aziende, analisi e verifica delle condizioni e della presenza di rischi, indicando le misure necessarie per prevenire i rischi.