Redazione del documento di valutazione rischio lavoratrici madri

Sicurezza sul lavoro

Redazione del documento di valutazione rischio lavoratrici madri

Per la tutela delle lavoratrici madri

L’attuale normativa di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal D.Lgs. 26 marzo 2004 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

In particolare il Decreto impone la valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti con particolare riguardo all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prende in esame tutti gli aspetti delle attività lavorative per identificare i pericoli e le probabilità causa lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in modo da eliminare o ridurre i rischi. Qualora i risultati della valutazione, rilevino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, cambiando le mansioni svolte nell’attività lavorative e/o l’orario di lavoro.

I principali fattori di rischio per le lavoratrici madri sono:

 

ATTIVITA’ IN POSTURE ERETTA PROLUNGATA Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali e pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. g

 

DIVIETO IN GRAVIDANZA

POSTURE INCONGRUE E’ potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l’agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l’equilibrio possono essere anch’essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio. D.Lgs. 151/01 art. 7 All A lett g

 

DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE) E’ potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempi scale, piattaforme per il rischio di cadute dall’alto. D.Lgs 151/01 art. 7 lett E

 

DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E’ importante assicurare che il volume e il ritmo dell’attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. D.Lgs. 151/01 all A lee. h

 

D.Lgs. 151/01art. 7 all. A let. A

DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORO NOTTURNO Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L’affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non che intervengono D.ls. 151/01 art. 53(è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino)

 

DLgs 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno)

DIVIETO IN GRAVIDANZA e FINO AD UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggiore rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza DLgs 151/01 art. 7 All. A lett. F (lavori di manovalanza pesante)

 

DLgs 151/01 art. 11 all C lett A, 1, b (rischio da movimentazione manuale dei carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO L’esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi,oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l’addome. D.Lgs. 151/01 art. 7 all A lett. D

 

DIVIETO IN GRAVIDANZA

RUMORE L’esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle capacità uditive dopo la nascita. D.Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A, 1, c

 

DLgs 151/01 art. 7 all A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DDlgss 345/99 e 262/00)

DLgs 151/01 art. 7 all A lett C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 Dba Lex, 8h)

COLPI, VIBRAZIONI Un’esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio i parto prematuro o di neonati sotto peso. D.Lgs 151/01 art. 7 all A lett I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni)

 

DIVIETO IN GRAVIDANZA

DLgs 151/01 art. 7 lla A let B( Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

SOLLECITAZIONI TERMICHE Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L’esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute delle gestanti, nascituro e puerpere.  I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura. D.Lgs 151/01 art. 7 All. A (celle frigorifere)

 

D.Lgs 151/01 art 11 all C let. A, 1 , f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONE A TEMP. MOLTO BASSE

RADIAZIONI IONIZZANTI Un’esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un’esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre.

 

Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.

D.lgs 151/01 art.8

 

D.Lgs 151/01art. 7 all A lett D

(lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto)

D.Lgs 151/01 art. 7 all A lett C (malattie professionali)

DLgs 151/01 art. 7 All. A lett B (rischi per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

RADIAZIONI NON IONIZZANTI Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti.

 

Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenze delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.

Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.

DLgs.151/01 art. 7 all A lett. c (malattie professionali di cui all. 4 al decreto 1124/65 e successive modifiche)
DLgs 151/01 art. 11 all C lett A, 1 , e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale

 

Rif. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 , 4 Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3, 4, possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere  al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento  a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell’epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità) DLgs151/01 art. 7 all A lett C (malattie professionali di cui all. 4 al decreto 1124/65 e successive modifich) .

 

DLgs. 151/01 art. 11 all C lett. A, 1, e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale

Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP (lavori vietati ai minori ai sensi del DD lgss 345/99 e 262/00)

DLgs 151/01 art. 7 all A lett B (rischi per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche)

DLgs 151/01 art. 7 all B let A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)

DLgs 151/01 art. 11 all C lett. A, 2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI) L’effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre.

 

Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.

Le attività che implicano l’esposizione a sostanze chimiche e per le quali è stata istituita la Sorveglianza Sanitaria, sono vietate durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto (lett. b, dell’All A Dlgs 151/01 – lavori faticosi, pericolosi, insalubri)

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A ( lavori vietati ai minori ai sensi dei DD Lgss 345/99 e 262/00)

 

D.Lgs 151/01 art. 7 all A lett C (malattie professionali)

DLgs. 151/01 art. 11 all C let. A punto 3 lett. a, b, c, d, e , f e let. B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

 PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL’ORGANISMO UMANO Vi sono forti evidenze che l’esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte DLgs. 151/01 art, 7 all A lett A (lavori vietati ai minori ai sensi del DD Lgss 345/99 e 262/00)

 

DLgs 151/01 art. 7 all A let C (malattie professionali)

DLgs 151/01 art. 7 all B let A numero 1 lett. C e let B numero 1 lett a (Allegato 2 DL 645/96)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

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