Obbligo a decorrere dal 13 dicembre 2014
Dal 13 dicembre 2014 ristoranti, alberghi con servizio ristorante, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, panifici, gastronomie, pizze al taglio, comprese le mense ed i catering a altri operatori che somministrano e/o vendono per asporto alimenti sfusi, hanno l’obbligo di informare il cliente sulla possibile presenza di “allergeni” in tutte le pietanze proposte.
Lo stabiliscono le disposizioni del Regolamento Europeo n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrate in vigore da sabato 13 dicembre 2014 obbligatoriamente in tutti gli Stati membri dell’UE. La riforma europea “dell’etichetta” ha come scopo la tutela del consumatore, in particolare nei confronti di quelle categorie di soggetti che soffrono di intolleranze o allergie a determinate sostanze la cui ingestione può produrre effetti, anche gravi, per la salute.
Ma vediamo di capire quali sono questi allergeni…
1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
8. Frutta a guscio vale a dire:
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Come dovranno comportarsi gli operatori del settore alimentare?
Le modalità sono libere ed a scelta dell’esercente, che dovrà comunque tenere conto delle responsabilità che gli competono nei confronti della clientela che soffre di allergie od intolleranze alimentari e delle conseguenze che possono derivare a seguito di informazioni errate o imprecise.
Gli esercenti potranno scegliere se riportare il tutto direttamente sul menu, oppure allegare un foglio illustrativo oppure ancora mettere a disposizione della clientela un membro dello staff in qualità di addetto degli allergeni.
Tra le modalità suggerite per fornire al cliente le informazioni obbligatorie sugli allergeni vi è quella di predisporre un apposito registro in cui elencare tutte le pietanze che contengono uno o più allergeni, da mettere a disposizione della clientela per la consultazione. In alternativa, l’allergene può essere indicato accanto ad ogni consumazione proposta nel menù / listino.
L’indicazione dell’allergene non è obbligatoria esclusivamente per i piatti che contengono il nome dell’allergene, ad esempio: uova al tegamino, pesce fritto, ecc.
L’articolo 19 paragrafo 1 del Regolamento UE n. 1169/2011, infatti, dispone che “nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione” la relativa indicazione non è richiesta.
Un’altra delle cose importanti da sapere è che tutti gli esercenti di attività dove è presente un manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. dovranno provvedere ad integrare il manuale indicando le modalità di segnalazione della presenza di allergeni nei prodotti proposti (scritta, orale, ecc.) e il nominativo del membro dello staff nominato addetto degli allergeni.
Invitiamo tutti in nostri clienti in possesso di un manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. a contattarci per provvedere alle dovute integrazioni del documento.
Per info: Numero Verde 800 600 877 o Sede centrale 030 7704841
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