Voucher secondo il D.Lgs. 81/08 - Progetto Servizi


Voucher secondo il D.Lgs. 81/08 - Progetto Servizi

Attenzione: Il prestatore d’opera assunto tramite vouchers è definito dal D.Lgs.81/08 un “lavoratore” e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui lo stesso decreto.

Cos’è un voucher

Il voucher o “buoni lavoro” è una particolare forma di retribuzione verso coloro che prestano attività lavorative accessorie, occasionali e non riconducibili ad un contratto di lavoro.

Tale forma consente di garantire una tutela previdenziale presso INPS e assicurativa presso INAIL.

Quali sono gli obblighi in capo alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro

 L’art. 3 comma 8 del D.Lgs.81/08 specifica che:

“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in ci la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.  Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21.  Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, ai disabili”

Pertanto, il datore di lavoro che assume collaboratori tramite vouchers è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08:

  • utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al Titolo III;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività di regime di appalto o subappalto;
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 germi restando agli obblighi previsti da tali norme speciali;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37 fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

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