Attenzione: Il prestatore d’opera assunto tramite vouchers è definito dal D.Lgs.81/08 un “lavoratore” e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui lo stesso decreto.
Cos’è un voucher
Il voucher o “buoni lavoro” è una particolare forma di retribuzione verso coloro che prestano attività lavorative accessorie, occasionali e non riconducibili ad un contratto di lavoro.
Tale forma consente di garantire una tutela previdenziale presso INPS e assicurativa presso INAIL.
Quali sono gli obblighi in capo alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro
L’art. 3 comma 8 del D.Lgs.81/08 specifica che:
“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in ci la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, ai disabili”
Pertanto, il datore di lavoro che assume collaboratori tramite vouchers è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08: